LA
COMUNIONE DEI BENI
Sposandosi
i coniugi decidono anche il regime patrimoniale previsto dalla
nuova legge sul diritto familiare. Se non ne fanno esplicita richiesta
di rinuncia al momento del matrimonio, o successivamente davanti
ad un notaio, è automaticamente sottinteso che i due accettano
tale regolamentazione.
In pratica significa che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio
(casa, immobili, auto, oggetti di valore, azioni ed altro) sono
di proprietà di entrambi i coniugi.
Lo stipendio ed il guadagno in genere, invece non entra nella
comunione dei beni, salvo per l'obbligo sancito dalla legge, di
contribuire al fabbisogno della famiglia secondo le possibilità.
Sono escluse dalla comunione dei beni tutte le proprietà
acquisite prima del matrimonio o ricevute in donazione o in eredità,
se la destinazione comune ai coniugi non è esplicitamente
segnalata. Così pure i beni strettamente personali come
ad esempio gioielli e pellicce, e quelli che servono alla professione,
i risarcimenti dei danni subiti e tutto ciò che eventualmente
si è acquistato con la vendita di questi beni personali,
se è esplicitamente dichiarato nell'atto di acquisto.
La comunione dei beni si annulla con un accordo dei coniugi che
stabiliscono davanti al notaio di cambiare regime patrimoniale.
Fin qui la legge. Alcuni elementi hanno però confini difficilmente
definibili in caso di separazione e si presentano ad interpretazioni
contrastanti: gioielli, pellicce, orologi di marca, anche se acquistati
come oggetti d'investimento sono considerati beni personali; il
concetto di beni utili alla professione è molto estensibile;
i regali di nozze s'intendono attribuiti al coniuge più
vicino al parente donatore, anche se di solito è difficile
dimostrarlo.
Lo spirito della legge è che si tuteli il coniuge economicamente
più debole affinché non corra alcun rischio di sopravvivenza;
solitamente è ancora quello della donna.
Le coppie che optano per la separazione dei beni lo fanno in genere
per ragioni pratiche e fiscali: se ci sono patrimoni consistenti,
con la divisione dei beni, si allenta la stretta fiscale. Inoltre
la comunione dei beni comporta un controllo che è anche
una complicazione burocratica: ogni volta che uno dei due compie
un'operazione economica di una certa rilevanza, per esempio la
vendita o l'acquisto di un'automobile o l'assunzione di un dipendente
nel caso di un'impresa, è necessario il consenso scritto
e firmato dell'altro coniuge e questo può ingenerare problemi
in caso di assenze temporanee o prolungate o addirittura irreperibilità
del coniuge.
CODICE
CIVILE
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Art. 143: diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio
il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono
i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione ( secondo una
recente modifica l'obbligo della coabitazione è stato abrogato
). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
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Art. 143 bis: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio
nome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
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Art. 144: indirizzo e residenza della famiglia. I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti
della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere
di attuare l'indirizzo concordato.
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Art. 147: doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle
aspirazione dei figli.
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Art. 148: concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale
o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di prossimità,
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
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Art. 159: regime patrimoniale tra i coniugi. Il regime patrimoniale
legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata
a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei
beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).
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Art. 160: diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare
né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge
per effetto del matrimonio.
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