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Guida al matrimonio> Documenti> comunione dei beni

LA COMUNIONE DEI BENI

Sposandosi i coniugi decidono anche il regime patrimoniale previsto dalla nuova legge sul diritto familiare. Se non ne fanno esplicita richiesta di rinuncia al momento del matrimonio, o successivamente davanti ad un notaio, è automaticamente sottinteso che i due accettano tale regolamentazione.
In pratica significa che tutti i beni acquistati dopo il matrimonio (casa, immobili, auto, oggetti di valore, azioni ed altro) sono di proprietà di entrambi i coniugi.
Lo stipendio ed il guadagno in genere, invece non entra nella comunione dei beni, salvo per l'obbligo sancito dalla legge, di contribuire al fabbisogno della famiglia secondo le possibilità.
Sono escluse dalla comunione dei beni tutte le proprietà acquisite prima del matrimonio o ricevute in donazione o in eredità, se la destinazione comune ai coniugi non è esplicitamente segnalata. Così pure i beni strettamente personali come ad esempio gioielli e pellicce, e quelli che servono alla professione, i risarcimenti dei danni subiti e tutto ciò che eventualmente si è acquistato con la vendita di questi beni personali, se è esplicitamente dichiarato nell'atto di acquisto.


La comunione dei beni si annulla con un accordo dei coniugi che stabiliscono davanti al notaio di cambiare regime patrimoniale.
Fin qui la legge. Alcuni elementi hanno però confini difficilmente definibili in caso di separazione e si presentano ad interpretazioni contrastanti: gioielli, pellicce, orologi di marca, anche se acquistati come oggetti d'investimento sono considerati beni personali; il concetto di beni utili alla professione è molto estensibile; i regali di nozze s'intendono attribuiti al coniuge più vicino al parente donatore, anche se di solito è difficile dimostrarlo.
Lo spirito della legge è che si tuteli il coniuge economicamente più debole affinché non corra alcun rischio di sopravvivenza; solitamente è ancora quello della donna.


Le coppie che optano per la separazione dei beni lo fanno in genere per ragioni pratiche e fiscali: se ci sono patrimoni consistenti, con la divisione dei beni, si allenta la stretta fiscale. Inoltre la comunione dei beni comporta un controllo che è anche una complicazione burocratica: ogni volta che uno dei due compie un'operazione economica di una certa rilevanza, per esempio la vendita o l'acquisto di un'automobile o l'assunzione di un dipendente nel caso di un'impresa, è necessario il consenso scritto e firmato dell'altro coniuge e questo può ingenerare problemi in caso di assenze temporanee o prolungate o addirittura irreperibilità del coniuge.

CODICE CIVILE

- Art. 143: diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione ( secondo una recente modifica l'obbligo della coabitazione è stato abrogato ). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

 

- Art. 143 bis: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio nome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

 

- Art. 144: indirizzo e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

 

- Art. 147: doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazione dei figli.

 

- Art. 148: concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

 

- Art. 159: regime patrimoniale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).

 

- Art. 160: diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

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