|
E'
evidente che il matrimonio ha anche un aspetto "contrattuale"
oltre all'aspetto idilliaco e sicuramente più piacevole
della cerimonia e dei preparativi al grande giorno.
Sicuramente questo aspetto va considerato con molta attenzione
sia per le coppie che affronteranno un rito civile che per coloro
che si prometteranno amore eterno davanti all'altare.
Cominciamo con la
promessa
di matrimonio.
Innanzitutto
i futuri sposi devono diventare "promessi sposi" e per
fare ciò devono procurarsi tutti i documenti necessari,
elencati in seguito, quindi fissare un appuntamento in Comune
per la "promessa di matrimonio".
In
questo giorno i fidanzati dichiarano, di fronte all'ufficiale
di Stato civile del Comune di residenza (se abitano in comuni
diversi possono scegliere indifferentemente quale) di volersi
sposare liberamente. In questa occasione devono essere presenti
due testimoni di cui almeno un genitore per affermare che non
esistono vincoli di parentela né altri impedimenti al matrimonio.
In alternativa, se questo non è possibile, è necessario
presentare la copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere
al proprio Comune di nascita).
Le
pubblicazioni
Dal
giorno della promessa di matrimonio, sia presso il Comune di residenza
che in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno abitato
nell'ultimo anno, verranno affisse le pubblicazioni, con nome,
cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato
il matrimonio. Le pubblicazioni rimarranno esposte per almeno
otto giorni, comprendenti due domeniche successive. A
questo punto incomincia il conto alla rovescia: il matrimonio
va celebrato entro 180 giorni
altrimenti tutto il procedimento della "promessa" deve
essere ripetuto.
La
lista dei documenti
Decidersi
per il matrimonio significa affrontare una valanga di impegni
soprattutto di tipo organizzativo. Per cui molte spose, seppur
giovani e belle, arrivano al momento del loro giorno più
bello, affaticate e stanche. Tra le preoccupazioni che accompagnano
il periodo di preparazione al matrimonio, quelle relative alle
fatidiche "carte" è tra le più opprimenti.
A questo scopo vogliamo esservi di aiuto rammentandovi quali sono
i documenti necessari, dove richiederli e, dove possibile, quanto
indicativamente costa ottenerli.
Documenti
per il rito religioso
Oltre
ai documenti previsti nel paragrafo relativo al rito civile si
aggiungono:
- il certificato di Battesimo, che viene richiesto
alla parrocchia dove si è celebrato il battesimo;
- il certificato di Cresima da richiedere alla
Parrocchia dove si è svolta, può non essere necessario
se il registro parrocchiale ha annotato sul certificato di Battesimo
anche la Cresima; è impossibile sposarsi senza, quindi
chi dovesse esserne privo, prenda in fretta provvedimenti;
- il Certificato di Stato Libero Ecclesiastico,
deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori dalla Diocesi
in cui avviene il matrimonio per un periodo di almeno dodici mesi
dalla data di compimento dei sedici anni; si tratta di una dichiarazione
che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di residenza
e vidimata dalla Curia ;
- l'attestato di partecipazione ai corsi prematrimoniali,
si tratta di circa un mese di preparazione morale, spirituale
e materiale alla vita di coppia, ritenuto indispensabile dalla
maggior parte delle Curie per ottenere il permesso di sposarsi.
Il CORSO PREMATRIMONIALE
Il corso prematrimoniale nelle sue modalità varia da Diocesi a
Diocesi, pur mantenendo le caratteristiche dell'obbligo di frequenza,
oltrechè di rappresentare una sorta di esigenza "morale"
degli sposi I fidanzati possono scegliere di seguire il corso
in una delle Parrocchie di provenienza, oppure in una terza a
scelta; in caso di particolari impedimenti , quali ad esempio
la lontananza, possono anche frequentarli in sedi separate.
Il corso si svolge presso gli uffici parrocchiali, può essere
collettivo (con la partecipazione quindi di altre coppie), si
tratta di uno/due incontri settimanali per tre/quattro settimane
consecutive e si tiene almeno tre mesi prima dalla data fissata
per le nozze.
Le materie riguardano prevalentemente aspetti etici, religiosi,
psicologici ed educativi della coppia; in qualche caso nelle parrocchie
più moderne vengono affrontate anche tematiche collegate all'educazione
sessuale. Non ci sono esami da sostenere, salvo il giudizio finale del sacerdote (espresso in occasione del suo consenso alle nozze),
che valuta la preparazione spirituale individuale e la maturità
conviviale della coppia in procinto di affrontare la vita a due,
la libertà di scelta, l'impegno alla reciproca fedeltà coniugale
e soprattutto alla procreazione ed all'educazione dei figli.
Una volta raccolti tutti i documenti necessari vengono affisse
le pubblicazioni religiose, per otto giorni, comprendenti due
domeniche, presso le parrocchie dei due sposi e se diversa presso
quella in cui la coppia intende sposarsi.
Successivamente viene rilasciato dal parroco il certificato di
avvenuta pubblicazione che insieme a quello delle pubblicazioni
civili consente di fissare la data del matrimonio.
Nel caso in cui la coppia voglia sposarsi in una chiesa differente,
il parroco che istruisce le pratiche per il matrimonio rilascerà
lo stato dei documenti che dovrà venire vidimato dalla Curia (in
genere lo trattiene per una settimana circa) prima di consegnarlo
al parroco della sede prescelta insieme al certificato civile
di avvenute pubblicazioni.
IL RITO RELIGIOSO
In base alle leggi concordatarie che regolano i rapporti fra Stato
e Chiesa al giorno d'oggi il rito cattolico assume anche valore
civile, contrariamente a ciò che avviene in altri paesi europei
dove è necessaria la celebrazione separata per tempi e luoghi
tra la cerimonia civile e quella religiosa.
Al termine della cerimonia religiosa, il sacerdote dà lettura
di alcuni articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio.
Gli effetti civili della cerimonia religiosa hanno validità dal
momento della trascrizione dell'atto, richiesta dal parroco entro
cinque giorni successivi alla celebrazione.
Nel caso in cui gli sposi abbiano intenzione di usufruire di alcune
dichiarazioni a fini civili che la legge consente, quali la separazione
dei beni patrimoniali ed eventuale legittimazione dei figli, ecc.,
dovranno avvertire preventivamente il parroco che provvederà a
predisporre l'atto in tale senso.
Leggi
& Impedimenti
Il
matrimonio comporta una serie di diritti e di doveri regolati
dalla Costituzione e dal Codice Civile.
COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
-
Art. 29: la Repubblica garantisce in diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
-
Art. 30: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi
d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con
i diritti della famiglia legittima. La legge detta le norme ed
i limiti per la ricerca della paternità.
CODICE
CIVILE
-
Art. 143: diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio
il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono
i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione ( secondo una
recente modifica l'obbligo della coabitazione è stato abrogato
). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
-
Art. 143 bis: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio
nome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
-
Art. 144: indirizzo e residenza della famiglia. I coniugi concordano
tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti
della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere
di attuare l'indirizzo concordato.
-
Art. 147: doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle
aspirazione dei figli.
-
Art. 148: concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale
o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di prossimità,
sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
-
Art. 159: regime patrimoniale tra i coniugi. Il regime patrimoniale
legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata
a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei
beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).
-
Art. 160: diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare
né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge
per effetto del matrimonio.
|
|
|
REQUISITI
INDISPENSABILI PER CONTRARRE IL MATRIMONIO
-
L'Età. I 18 anni sono indispensabili per contrarre il matrimonio.
Il Tribunale, se ricorrono gravi motivi può ammettere il
matrimonio tra sedicenni ( la Chiesa ammette gli uomini di 16
anni e le donne di 14 anni, con una speciale dispensa, anche di
età inferiore .
- Malattie fisiche o mentali, anomalie o deviazioni sessuali che
possono impedire lo svolgimento della vita coniugale, possono
essere causa di invalidamento del matrimonio, qualora sia dimostrabile
che l'altra parte non avrebbe contratto il matrimonio se fosse
venuta a conoscenza prima della situazione.
- L'interdetto mentale non può contrarre matrimonio. Anche
se l'interdizione è stata momentanea e relativa solo al
momento delle nozze, è possibile chiedere l'annullamento
del matrimonio.
IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO
-
Il vincolo di un precedente matrimonio.
-
Il lutto vedovile e il divorzio. Un nuovo matrimonio non può
essere contratto prima che siano trascorsi dieci mesi dal termine
precedente.
-
Non può contrarre matrimonio la coppia composta da due
persone in cui una delle due è stata condannata per omicidio
nei confronti del coniuge dell'altra.
-
La parentela. In linea diretta all'infinito, in linea collaterale
fino al secondo grado (cognati). L'affinità, l'adozione
e l'affiliazione in quanto i figli addottivi sono parificati ai
legittimi per quello che concerne gli impedimenti al matrimonio.
IMPEDIMENTI
NEL MATRIMONIO RELIGIOSO
Il
matrimonio religioso è basato sull'indissolubilità,
sulla procreazione e sull'obbligo di educare i figli all'interno
della comunità cristiana.
Un divorziato, se non dopo aver ottenuto l'annullamento del precedente
legame tramite la Sacra Rota, non può contrarre matrimonio,
secondo il rito cattolico, così come la suora o il sacerdote,
che abbiano preso i voti, ed il fedele appartenente ad un'altra
religione, se non hanno ricevuto una speciale dispensa dalla Santa
Sede; pena l'illiceità, la scomunica o l'invalidazione.
Gli
impedimenti alla celebrazione del rito religioso, oltre alle proibizioni
che le leggi dello Stato contemplano si dividono in impedimenti
e dirimenti.
Gli impedimenti rendono il matrimonio illecito quali la parentela
legale, la religione mista ( tra un cattolico ed un eretico o
scismatico ) e il voto religioso semplice.
I dirimenti rendono il matrimonio invalido oltre che illecito
e sono: l'età, l'impotenza, un vincolo matrimoniale precedente,
la disparità di culto ( fra cattolici e fedeli di religioni
non cristiane ), la condizione di sacerdozio, la consanguineità,
il ratto o il delitto, la cognazione legale ( parentela che si
acquisisce per adozione ).
Esponendo il problema al parroco si può chiedere la dispensa
in alcuni casi per ottenere l'autorizzazione al matrimonio religioso;
al giorno d'oggi un' impedimento comune è quello della
disparità di culto, in genere è sufficiente che
gli sposi s'impegnino ad educare i figli secondo la religione
cattolica per poter ottenere l'autorizzazione.
|
Il
rito civile
Negli
ultimi anni l'iter burocratico per poter celebrare il matrimonio
è stato notevolmente semplificato. E' sufficiente che gli
sposi si presentino con la carta d'identità e con una semplice
firma si apre la pratica. Il Comune si occupa d'ufficio del reperimento
dei documenti necessari per celebrare il matrimonio:
Non
occorrono più i testimoni all'atto della richiesta;
non
occorrono i genitori dei nubendi, l'atto di nascita DEVE essere
comunque richiesto d'ufficio al Comune di nascita;
le
pubblicazioni vengono affisse per otto giorni consecutivi dal
giorno dopo che sono stati ricevuti tutti i documenti richiesti
d'ufficio,
non
occorre più attendere le due domeniche consecutive.
E'
opportuno recarsi in Comune almeno tre mesi prima della cerimonia
in modo che ci sia il tempo necessario per far arrivare tutti
i documenti necessari, a volte bastano pochi giorni ma spesso,
soprattutto se i nubendi sono nati o residenti in Comuni grandi,
occorre attendere anche qualche settimana e a volte capita che
il Comune indicato non corrisponda al Comune di nascita o, soprattutto,
al Comune del precedente matrimonio.
Una
volta reperiti tutti i documenti si procede con la promessa di
matrimonio, ovvero il consenso civile alle nozze. I fidanzati
dichiarano, di fronte all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di residenza ( se abitano in Comuni diversi possono scegliere
indifferentemente quale ) di volersi sposare liberamente.
Dal giorno della promessa di matrimonio, sia presso il comune
di residenza che in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi
hanno abitato per almeno un anno, verranno affisse le pubblicazioni
che rimarranno esposte per otto giorni consecutivi, comprendenti
due domeniche successive. Scaduti i termini per l'affissione delle
pubblicazioni, è possibile contattare l'Ufficiale di Stato
Civile e fissare la data del matrimonio.
Ci si può sposare dopo quattro giorni dal ritiro
del consenso che segue le pubblicazioni, e nei 180 giorni successivi,
dopo di che i documenti vanno rifatti.
IL
RITO CIVILE
Nel
nostro Paese è molto breve, dura all'incirca venti minuti
e prevede :
- la lettura degli articoli del codice civile da parte dell' Ufficiale
di Stato Civile;
- la domanda di rito " vuoi tu...";
- lo scambio degli anelli;
- la firma del registro da parte degli sposi e dei testimoni;
- un breve discorso da parte di chi officia il rito.
Informatevi
sulla scelta dei luoghi per celebrare il rito, oltre alla sede
del municipio che a volte sono molto austere (a volte certi Comuni
hanno a disposizione per le cerimonie stupende stanze in palazzi
storici della città), a volte ci sono a disposizione anche
chiese sconsacrate adibite alle cerimonie civili.
CASI
PARTICOLARI
Ci
sono alcune situazioni in cui sono necessari documenti supplementari
a quelli per il rito civile, nel caso in cui uno dei due futuri
sposi oppure entrambi sono :
- divorziati, la copia integrale del precedente
atto di matrimonio con la sentenza di divorzio annotata a margine;
- per i divorziati o già coniugati: sentenza
di divorzio, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di
annotazione a margine del proprio atto di matrimonio, da richiedere
alla Cancelleria del Tribunale che ha emesso la sentenza;
- vedovi, copia integrale dell'atto di morte
rilasciato su autorizzazione della Procura della Repubblica dal
Tribunale del comune di morte;
- per lo sposo che non ha compiuto i 26 anni , copia del congedo
militare, se smarrito può richiedere il foglio
matricolare;
- per i minori che hanno compiuto almeno 16
anni, ci vuole l'autorizzazione del Tribunale dei minori
con tempi di attesa piuttosto lunghi;
IL
MATRIMONIO FRA CITTADINI EUROPEI
Per
sposare un cittadino straniero viene richiesto il nulla osta oppure
il certificato di capacità matrimoniale che viene rilasciato
dal consolato o dall'ambasciata del paese di origine e va presentato,
se non completo dei dati anagrafici, insieme alla copia dell'atto
di nascita; questo anche nel caso in cui il richiedente ha cittadinanza
svizzera o austriaca.
Secondo una convenzione, esclusi i paesi scandinavi e la Gran
Bretagna, il matrimonio viene trascritto automaticamente nel paese
di origine. Nel caso di paese non aderenti alla convenzione, bisogna
richiedere il certificato di matrimonio plurilingue per poterne
permettere la trascrizione in tempi brevi.
|
|
la comunione dei beni
|
Maritiamoci
è un marchio registrato da
Graffiti s.n.c.
Via Cassari , 80062 Meta (NA)
P.IVA 03208491211
Tel. 3926016325
E-mail:
info@visualgrafic.com
|
|